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Il DL 95/2012 (convertito con la legge 135/2012), poi modificato dal DL 90/2014 (convertito con la legge 114/2014), vieta la possibilità di conferire contratti relativi ad incarichi di studio e consulenza, a meno che siano gratuiti e per un solo ed esclusivo anno. La circolare 6/2014 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha però chiarito il contesto dei contratti di ricerca, dichiarandoli non riconducibili a quelli di studio e consulenza, e quindi consentiti, così come per i contratti di didattica.
L’art. 5 comma 9 del DL 95/2012 (convertito con la legge 135/2012) che disciplinava i contratti attribuibili a personale in quiescenza (ossia in pensione) della pubblica amministrazione