Coniuge, parenti e affini

I tre termini e relative relazioni si ritrovano in tanti ambiti, ad esempio per casi di successione o di incompatibilità.

 

Il coniugio è il legame determinato dal matrimonio civile; noto ad esempio è l’art. 143 del Codice civile, che riporta:

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedelta’, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

 

La parentela è regolata dall’art. 74, 75, 76 e 77 del Codice civile, che recitano:

74. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.
Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

75. Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.

76. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

77. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

La parentela può essere diretta quando le persone discendono l’una dall’altra (come tra padre e figlio), oppure indiretta quando servono dei passaggi intermedi per collegare i due soggetti (ad esempio come tra nonno e nipote).

La parentela legale, che si determina a seguito di un’adozione, è equiparata alla parentela naturale sopra descritta.

Il grado di parentela si determina quindi contando quanti passaggi servono per compiere il tragitto tra i due soggetti. Alcuni esempi:

  • I grado: padre-figlio
  • II grado: fratello-sorella, nonno-nipote
  • III grado: zio-nipote
  • IV grado: cugino-cugino

 

L’affinità è simile alla parentela, solo che riguarda i rapporti con i parenti del coniuge. E’ regolata dall’art. 78 del Codice civile

78. L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.
L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4.

Il grado di affinità si determina nello stesso modo del grado di parentela, ma dev’essere calcolato rispetto al coniuge. Alcuni esempi:

  • I grado: nuora-suocera
  • II grado: cognato-cognato
  • III grado: zio-moglie

Un commento su “Coniuge, parenti e affini”

  1. Buongiorno, quale grado di parentela o affinità sussiste fra me ed il marito della sorella del marito di mia sorella?
    Grazie

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