Estensione durata Assegni di Ricerca

Le Commissioni congiunte I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera hanno approvato nella seduta del 05/02/2015 un emendamento a prima firma dell’on. Manuela Ghizzoni che prevede l’aggiunta di un comma 2-bis all’art. 6 del DL 192/2014

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni.

L’articolo citato nell’emendamento è quello relativo agli Assegni di Ricerca (AdR) della legge 240/2010, che si riporta per comodità con evidenziata la frase d’interesse

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita’ di ricerca dei titolari.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non puo’ comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno e’ stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La titolarita’ dell’assegno non e’ compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

L’emendamento estende quindi la durata degli assegni di ricerca da quattro a sei anni, ma attenzione che ciò non implica né una proroga automatica degli assegni in essere, né un’estensione da 12 a 14 anni del periodo complessivo di durata dei rapporti instaurati come assegnisti e ricercatori a tempo determinato (vedi art. 22 comma 9 della legge 240/2010)!

Si attende quindi che l’emendamento passi in Aula alla Camera e poi in Senato per l’approvazione…

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[Aggiornamento 02/03/2015]

Il DL 192/2014 è stato ora convertito con la legge 11/2015, accogliendo tra gli altri anche l’emendamento di cui sopra.

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