Assegno “una tantum”

A parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali, l’art. 29 comma 19 della legge 240/2010 prevede un’attribuzione una tantum, secondo criteri di merito accademico e scientifico, a chi avrebbe goduto dello scatto nel triennio bloccato (questi sono i soggetti ammissibili) separatamente per i tre anni 2011-2012-2013

19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l’anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalita’ per l’attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico.

Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

regolamentata con relativo decreto, che precisa l’importo dell’attribuzione e la quota dei destinatari tra i soggetti ammissibili

  • 2011: DM 314/2011 (18 M€ da destinarsi a non più del 50% dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo)
  • 2012: DM 665/2013 (40 M€ da destinarsi a non più del 60% dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo)
  • 2013: DM 665/2013 (50 M€ da destinarsi a non più del 60% dei soggetti ammissibili per ciascun ruolo)

con facolta’ di spostare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse attribuite a favore di un diverso ruolo.

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