Precedenza nelle supplenze

L’art. 114 comma 1 del DPR 382/1980 originariamente recitava

Fino all’espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita’ per professore associato i posti di insegnamento rimasti vacanti per qualsiasi ragione possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari ovvero a professori incaricati stabilizzati, anche al di fuori dei casi previsti dal precedente art. 9.

Dopo una prima modifica da parte dell’art. 3 della legge 477/1984, che introdusse la possibilità che la supplenza fosse rivolta anche a facoltà diverse ed atenei diversi da quelli originari, con l’art. 12 comma 5 della legge 341/1990 si modificò ancora una volta il comma inserendo la possibilità della supplenza ai ricercatori (se confermati), ma con la precedenza ai professori nell’affidamento

Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta’; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta’ della stessa universita’ ovvero di altra universita’. Nell’attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta’, a quelle presentate dai professori.

Tale “diritto di precedenza” venne abolito con l’art. 1 comma 11 della legge 4/1999 (così come la richiesta che i ricercatori fossero confermati), ed il comma attualmente vigente recita

Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta’; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori di altra facolta’ della stessa universita’ ovvero di altra universita’.

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[Aggiornamento 07/07/2015]

A conferma di quanto scritto nell’articolo, segnalo che l’art. 12 della legge 341/1990 è stato abrogato dall’art. 1 comma 22 della legge 230/2005.

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