I docenti “Gelmini” sono (già) s-bloccati

Articolo per Roars:

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scatti-260x260E’ ben noto che da qualche anno, a seguito dell’art. 9 comma 21 del DL 78/2010 convertito con la legge 122/2010 (Tremonti), i meccanismi di adeguamento retributivo ISTAT (previsti dall’art. 24 della legge 448/1998) e gli scatti stipendiali dei docenti universitari non si applicano per gli anni 2011, 2012, 2013 (sono esclusi conferme e ricostruzioni di carriera)

I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi’ come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche’ a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

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[Aggiornamento 29/06/2017]

La sentenza 1037/2017 del TAR della Lombardia sez. IV stabilisce che i docenti universitari assunti ai sensi della legge 240/2010 fruiscono di un meccanismo automatico di adeguamento stipendiale, pur essendo soggetti ad una valutazione di merito, e quindi anche per costoro vale il meccanismo del blocco stipendiale (di seguito uno stralcio della sentenza)

5.4.1. Ebbene, è pur vero che le norme, le quali regolano la progressione stipendiale per tali categorie, la collegano all’accertamento, da parte dell’Autorità accademica, dell’effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche (cfr. l’art. 3-ter del d.l. 2008 n. 180, e le relative norme di attuazione, di cui agli artt. 6 e 8 della l. 240/2010, e al d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232).

5.4.2. Ciò nonostante, la progressione stipendiale nell’ambito della vita professionale dei ricorrenti è prefigurabile ex ante, in relazione al decorso del tempo ed alla conseguente maturazione degli scatti, sicché assume carattere di automaticità, in quanto non subordinata ad eventi estranei alla sfera lavorativa degli interessati, quali, ad esempio, determinazioni assunte in sede di contrattazione collettiva, o superamento di procedure concorsuali tra più aspiranti.

Anche se il datore di lavoro può negare gli avanzamenti a quanti, tra i docenti, non abbiano dimostrato un adeguato impegno, nondimeno essi partecipano di un sistema in cui gli avanzamenti stipendiali sono, di regola, automatici e concretamente ottenibili in conseguenza dell’anzianità di servizio.

Analoga conclusione è quella a cui arriva la nota 6565/2017 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), la quale afferma che

Per effetto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 del dPR n.232/2011, la progressione triennale di tali docenti decorre dal 1° gennaio 2016.

Resto comunque del mio parere espresso nell’articolo e ritengo che sia un’interpretazione non corretta quella ministeriale, se si fosse voluto prevedere il blocco anche per i docenti 240/2010 si sarebbero dovuti cambiare i termini di legge, e non interpretarli a proprio uso ex-post. Le università che si erano regolate seguendo l’interpretazione del titolo dell’articolo (ossia che i docenti Gelmini sono sbloccati) si vedranno quindi obbligate a richiedere il denaro ai docenti a cui l’avevano assegnato.

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