Decreto milleproroghe 2017

Nel DL 244/2016 (decreto milleproroghe 2017) che ha ricevuto l’ok del Senato sono presenti alcune modifiche che riguardano l’università, e in particolare i Ricercatori a Tempo Determinato “senior” (RTDb)

  • all’art. 4 comma 3 si trova scritto

All’articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.

ovvero la norma diventa (DL 210/2015 art. 1 “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”)

10-octies. Le universita’ sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o  2013. Ai fini dell’ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all’articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

  • all’art. 4 comma 3 bis si trova scritto

All’articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo, le parole: “del sesto anno” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ottavo anno” e, al terzo periodo, le parole: “settimo anno” sono sostituite dalle seguenti: “nono anno”

ovvero la norma diventa (Legge 240/2010 art. 24 ”Ricercatori a tempo determinato”)

5. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’universita’ valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e’ inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita’ agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilita’ delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e’ data pubblicita’ sul sito dell’ateneo.

6. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno dell’ottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo’ essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’universita’ medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. A tal fine le universita’ possono utilizzare fino alla meta’ delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno nono anno l’universita’ puo’ utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta’ dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

  • all’art. 4 comma 5-sexies si trova scritto

Il termine di cui all’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, è prorogato di trenta giorni.

relativo alla norma sull’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) che dice (DPR 95/2016 art. 8 “Lavori delle Commissioni”)

3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale e’ stata presentata la candidatura.

Si attende ora il passaggio alla Camera.

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[Aggiornamento 01/03/2017]

Alla Camera è stata chiesta la fiducia al DL, che ora è stato convertito in legge (senza quindi emendamenti rispetto a quanto uscito dal Senato) dalla legge 19/2017.

 

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