Assegni di Ricerca “Gelmini”

Gli Assegni di Ricerca (AdR) Gelmini sono disciplinati dall’art. 22 della legge 240/2010 in cui al comma 3 si dice

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attivita’ di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non puo’ comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno e’ stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarita’ dell’assegno non e’ compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

mentre al comma 9 del medesimo articolo si ha

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche’ con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non puo’ in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita’ o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Visto che è possibile erogare assegni al medesimo soggetto per massimo 4 anni, e stante che i contratti di cui all’art. 24 sono gli RTD (sia gli RTDa “junior” sia gli RTDb “senior”)

I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attivita’ didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalita’, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

i 12 anni possono essere coperti come

4 AdR + (3+2) RTDa + 3 RTDb = 12

Nota: l’art. 4 della legge 398/1989 relativo alle borse di studio post-dottorato (o post-doc) è stato abrogato dall’art. 29 comma 11 lettera b della legge 240/2010.

Sempre al comma 3, si dice che può essere erogato un assegno anche ad un dottorando (purché non titolare di borsa, come specificato al paragrafo successivo) senza che questi rientrino nei 4 anni massimi consentiti, per cui si può arrivare ad erogare assegni al medesimo soggetto per 3+4=7 anni.

In tale ipotesi, però, i 5 anni cha avanzano per arrivare ai 12 non sono sufficienti per coprire il percorso RTDa + RTDb, neanche nel caso in cui l’RTDa non lo si rinnovi per i 2 anni, e l’unica possibilità che il soggetto ha per proseguire nel percorso universitario è che concluso l’RTDa il candidato si abiliti e poi partecipi ad una procedura aperta e non più riservata come per gli RTDb (vedi art. 24 comma 5)

Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’universita’ valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e’ inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita’ agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilita’ delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e’ data pubblicita’ sul sito dell’ateneo.

Morale: scegliendo l’ipotesi 3+4=7 anni di assegno, non stiamo facendo il bene dell’assegnista se teniamo al suo futuro in ambito universitario.

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[Aggiornamento 02/03/2015]

L’art. 6 comma 2-bis del DL 192/2014 (convertito con la legge 11/2015) ha esteso di due anni (da 4 a 6) il periodo complessivo di durata degli Assegni di Ricerca. Attenzione comunque che

  • l’estensione della durata non implica una proroga automatica degli assegni in essere
  • non è contestualmente cambiato (da 12 a 14) il periodo complessivo di durata di Assegni di Ricerca + RTD

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